Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia segna un passo decisivo verso la tutela della dignità umana. Con l’introduzione del D.L. 159/2025 (convertito in L. 198/2025), le aziende hanno ora l’obbligo di integrare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) una procedura specifica per la prevenzione di condotte violente o moleste. 

Inoltre viene istituita la Persona di Riferimento che si occuperà delle segnalazioni e della loro gestione.

Il nuovo quadro normativo: cosa cambia per le aziende

La riforma agisce direttamente sul D.Lgs. 81/2008. In particolare, l’art. 5 del nuovo decreto ha inserito la lettera z-bis all’art. 15 comma 1, che impone la “programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste”.

Si tratta di un obbligo di legge che mira a proteggere la salute psicofisica di tutti i soggetti presenti in azienda dai lavoratori autonomi e subordinati (con qualsiasi forma contrattuale) ai fornitori e visitatori esterni.

Definizioni operative: violenza, molestie e mobbing

Per attuare misure efficaci, la normativa definisce chiaramente i fenomeni da contrastare:

  • Violenza sul lavoro: ogni atto o minaccia di abuso fisico, psicologico o sessuale.
  • Molestia: comportamenti indesiderati che violano la dignità o creano un ambiente intimidatorio.
  • Mobbing: sopraffazioni, emarginazione o persecuzioni sistematiche e ripetute nel tempo.
  • Molestia sessuale: Comportamenti di natura sessuale, verbale o fisico, che condizionano la vita lavorativa.

Fattori di rischio

I fattori di rischio si distinguono in:

  • violenza interna: dinamiche tossiche tra colleghi o supervisori, mobbing e conflitti mal gestiti. 
  • violenza esterna: esposizione a terzi aggressivi (pubblico, clienti o pazienti), gestione di valore o contate, lavori in isolamento o notturni o in ambienti non sorvegliati e illuminati. 

Flusso di segnalazione e gestione: cosa fare in caso di molestie

  1. Segnalazione. Chi ha subito la violenza compila la scheda di segnalazione messa a disposizione dalla Persona di Riferimento. 
  2. Indagine. La Persona di Riferimento avvia un’indagine interna entro i tempi stabiliti raccogliendo le testimonianze.
  3. Misure. Vengono stabilite misure immediate di tutela, come allontanamento, ricollocazione o supporto psicologico.
  4. Follow-up. Viene valutazione l’efficacia delle misure adottate e rivisto il DVR se necessario.

La protezione e i diritti del segnalante (Whistleblowing)

In linea con il D.Lgs. 24/2023, chi segnala episodi di violenza è protetto da ogni forma di ritorsione. Qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala è un illecito e può portare a responsabilità civile o penale. L’identità del segnalante rimane riservata in ogni fase dell’indagine interna, e la vittima mantiene il diritto di ricollocazione senza alcuna penalizzazione economica o di carriera. 

Il segnalante ha sempre il diritto di rivolgersi a Polizia, Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Consigliera di Parità o Tribunale.

Come viene valutato, prevenuto e gestito il rischio

Le aziende devono adottare una metodologia rigorosa per calcolare il rischio, basata sulla formula 

Rischio (R) = Probabilità (P) x Gravità (G)

La probabilità viene valutata in una scala da 1 a 4, da improbabile a molto probabile. Anche la scala di gravità va da 1 a 4, dove 1 sta per lieve (disagio passeggero) e 4 molto grave (invalidità/traumi severi). A seconda del punteggio ottenuto dalla formula, si ottengono le seguenti valutazioni:

  • rischio basso 1-3: monitoraggio periodico con misure di miglioramento nel lungo periodo,
  • rischio moderato 4-6: azioni correttive pianificate con revisione entro 12 mesi,
  • rischio alto 8-9: intervento prioritario con misure entro 6 mesi e formazione immediata,
  • rischio critico 12-16: azioni immediate e sospensione delle attività a rischio se necessario.

Le misure di protezione da adottare

L’integrazione al DVR deve prevedere diverse tipologie di intervento:

  1. Organizzative: 
    • policy, codice di condotta con sanzioni disciplinari, 
    • procedura anti-violenza approvata dal Datore di Lavoro, 
    • nomina di una Persona di Riferimento (PR) e garanzia di riservatezza, 
    • attivazione di canali di segnalazione anonimi.
  2. Tecniche:
    •  Installazione di videosorveglianza (nel rispetto della privacy), 
    • sistemi di allarme e panic button, 
    • controllo accessi e miglioramento dell’illuminazione, 
    • barriere fisiche dove necessario.
  3. Procedurali:
    • protocolli de-escalation con utenti aggressivi,
    • check-in/out per lavori in solitaria,
    • rotazione del personale nelle postazioni a rischio
    • gestione sicura di contante e valori.
  4. Supporto:
    • Sportelli psicologici o EAP convenzionato,
    • ricollocazione in protezione senza ritorsioni,
    • percorsi di return-to-work assistiti dal Medico Competente.

Formazione: un pilastro fondamentale

La prevenzione passa inevitabilmente per la consapevolezza. Il piano formativo deve essere articolato su tre livelli:

  • Base rivolto a tutti i lavoratori: deve sensibilizzare sul tema, portare alla conoscenza della procedura e dei diritti, dei canali di segnalazione e tutele previste per legge.
  • Intermedio per Preposti e RSPP: è necessario per permettere loro di conoscere le proprie responsabilità, come compilare i registri degli episodi, riconoscere i segnali premonitori e imparare a gestire i conflitti e la de-escalation.
  • Avanzato per la Persona di Riferimento: fondamentale per la gestione corretta e riservata delle segnalazioni, conduzione dei colloqui con le parti coinvolte, aggiornamento del DVR e del piano di prevenzione e coordinamento con le autorità (Medico Competente, Responsabile dei Lavoratori,).

Sorveglianza e monitoraggio

Il sistema si articola su due pilastri principali:

  1. Il Medico Competente, che svolge funzioni cruciali per la tutela del personale, tra cui: screening della salute mentale, esecuzione di visite mediche straordinarie su richiesta della vittima, supporto attivo nel processo di reintegro lavorativo (return-to-work),  formulazione del giudizio di idoneità basato su valutazioni psicofisiche e collaborazione alla revisione annuale del DVR .
  2. Indicatori di Monitoraggio per valutare l’efficacia delle politiche adottate, vengono tracciati diversi parametri quantitativi e qualitativi: 
  • dati operativi: numero di episodi segnalati (divisi per tipologia e fonte) e tempi di risposta alle segnalazioni,
  • formazione e organico: percentuale di lavoratori formati sul tema, tasso di assenteismo e turnover.
  • efficacia e conformità: esito delle misure adottate e rispetto dell’obbligo di revisione, che deve essere annuale o immediata a seguito di un episodio grave (con indice R maggiore o uguale a 12).

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